Art. 2.

      1. A pena di decadenza, l'istanza di cui all'articolo 1 è presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge nella Gazzetta Ufficiale, al Presidente della Camera cui appartengono i proponenti l'istanza, secondo le norme del Regolamento della medesima Camera.
      2. Il Presidente della Camera cui appartengono i proponenti l'istanza provvede alla sua trasmissione alla Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente dell'altra Camera.